Art. 7

Art. 7

7 / 9
In vigore dal 18 giu 1968
Dal 1 gennaio al 31 dicembre 1968, per l'alluminio greggio, della voce di tariffa n. 76.01-A, in provenienza da paesi estranei alle Comunità europee, nei limiti di un contingente tariffario da determinarsi dagli organi competenti delle Comunità europee, si applica il dazio del 5% sul valore, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-30;718#art-7