Art. 7
Accordo

Art. 7

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In vigore dal 6 feb 1969
La situazione di equilibrio sull'insieme delle partecipazioni finanziarie, artistiche e tecniche dei Paesi coproduttori sarà esaminata annualmente dalla commissione mista. Il bilancio dei trasferimenti finanziari sarà ugualmente accertato al fine di rispettare l'equilibrio tra i Paesi coproduttori.
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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-28;1339#art-a-7