Art. 4
Titolo I

Art. 4

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In vigore dal 30 apr 1968
A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla fine del mese di aprile 1968, le tabelle A e B n. 1 dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegate alla legge 21 luglio 1965, n. 903, sono sostituite dalle tabelle A e B, allegate al presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-04-27;488#art-4