Art. 14

Art. 14

14 / 18
In vigore dal 1 giu 1968
L'art. 51 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, è sostituito dal seguente: "Con le modalità previste dal precedente art. 28, sarà provveduto a disciplinare i rapporti tra l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali e i fondi speciali di previdenza operanti in forza di apposite disposizioni legislative".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-22;596#art-14