Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 31 lug 1968
Il primo comma dell'art. 204 del regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro), approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, è sostituito dal seguente: "I depositi dei proventi di cancelleria e delle somme relative a valori bollati vengono iscritti sui fascicoli di cui al quarto comma dell'art. 144, e sono partecipati all'amministrazione centrale con vaglia uguali a quelli riguardanti i depositi giudiziari, menzionati nel primo comma dell'art. 197".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-11;778#art-7