Art. 9 · Entrata in vigore

Art. 9

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Entrata in vigore

In vigore dal 25 apr 1968
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 marzo 1068 SARAGAT MORO - GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1968 Atti del Governo, registro n. 219, foglio n. 16. - DI PRETORO
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