Allegato
Art. 13
13 / 20In vigore dal 12 nov 1968
Per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione degli acquedotti previsti nel piano regolatore generale degli acquedotti, approvato ai sensi dell' della legge 4 febbraio 1963 n. 129, il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a concedere ai comuni, ai loro consorzi ed agli altri enti autorizzati alla gestione degli acquedotti, che siano interessati ai lavori suddetti, il contributo statale, previsto dall' della legge 3 agosto 1949, n. 589, nella misura del 4%, prescindendo dai limiti di popolazione stabiliti nel predetto articolo, con le modalità e le norme previste dalla legge medesima.
Per le opere che ricadano nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni il contributo da concedersi agli enti anzidetti è elevato di un punto.
Detta maggiorazione è assentita anche per le opere da eseguire, negli altri comuni dell'Italia centrale e settentrionale che abbiano una popolazione non superiore ai 10.000 abitanti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-11;1090#art-a-13