Allegato
Art. 10
10 / 20In vigore dal 12 nov 1968
Le acque oggetto del vincolo possono essere concesse ad altri richiedenti, per usi diversi da quelli previsti dal piano degli acquedotti, con durata, però, limitata fino alla attuazione totale o parziale, della utilizzazione in vista della quale il vincolo è stato disposto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-11;1090#art-a-10