Art. 6
Regolamento per esecuzione della L. 4 agosto 1965, n. 1103

Art. 6

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In vigore dal 19 giu 1968
Il direttore della scuola ha la piena responsabilità didattica e funzionale della scuola, nei confronti della quale esercita costante opera di vigilanza e di controllo. Il personale insegnante risponde direttamente verso il direttore della scuola dell'insegnamento affidatogli. Il direttore della scuola convoca, quando lo creda opportuno, e presiede il consiglio degli insegnanti, per trattare questioni generali o particolari interessanti l'insegnamento e ne sottopone poi i deliberati al consiglio di amministrazione dell'ente presso il quale la scuola è costituita per i provvedimenti di competenza.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-06;680#art-rpe-6