Regolamento per esecuzione della L. 4 agosto 1965, n. 1103
Art. 3
3 / 30In vigore dal 19 giu 1968
Il Ministro per la sanità, previ accertamenti ritenuti opportuni, emette il decreto di autorizzazione all'istituzione della scuola, col concerto del Ministro per la pubblica istruzione.
Con il decreto previsto dall' della legge è approvato anche il regolamento speciale della scuola e sono determinati anche gli eventuali oneri e modalità cui è subordinata l'apertura della scuola.
Del decreto di autorizzazione è data notizia gratuitamente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Foglio degli annunci legali della provincia, nella quale ha sede la scuola.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-06;680#art-rpe-3