Art. 26
Regolamento per esecuzione della L. 4 agosto 1965, n. 1103

Art. 26

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In vigore dal 19 giu 1968
Coloro che versano nelle condizioni previste dall' della legge 4 agosto 1965, n. 1103, devono presentare domanda al medico provinciale della provincia in cui risiedono. Alla domanda deve essere unito il diploma rilasciato dopo un corso triennale da una scuola pubblica o privata riconosciuta dallo Stato per tecnici di radiologia o qualifiche similari. L'esame di idoneità consiste in una prova pratica con le modalità che saranno fissate dal Ministero della sanità di concerto con il Ministero della pubblica istruzione. Per la prova pratica ogni commissario dispone di dieci punti. Non può conseguire l'idoneità il candidato che non abbia ottenuto almeno sei decimi sul totale dei punti, di cui dispone la commissione.
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