Art. 22
Regolamento per esecuzione della L. 4 agosto 1965, n. 1103

Art. 22

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In vigore dal 19 giu 1968
I consigli di amministrazione degli enti che hanno istituito le scuole debbono, nell'ottobre di ogni anno, trasmettere al Ministero della sanità ed al Ministero della pubblica istruzione, per il tramite del medico provinciale, una relazione riassuntiva dei risultati ottenuti nell'anno precedente, indicando anche il numero dei diplomi rilasciati.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-06;680#art-rpe-22