Art. 21
Regolamento per esecuzione della L. 4 agosto 1965, n. 1103

Art. 21

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In vigore dal 19 giu 1968
Le spese per il funzionamento delle commissioni sono a carico degli enti che hanno istituito le scuole e sono liquidate secondo le norme vigenti, per le commissioni di esame per il conseguimento del diploma statale al termine del corso di studio degli istituti professionali statali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-06;680#art-rpe-21