Regolamento per esecuzione della L. 4 agosto 1965, n. 1103
Art. 20
20 / 30In vigore dal 19 giu 1968
Ogni componente della commissione esaminatrice dispone di dieci punti per la valutazione della prova di esame orale e di dieci punti per la prova pratica.
Per conseguire il diploma l'allievo deve riportare in ciascuna delle due prove almeno sei decimi del punteggio totale a disposizione della commissione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-06;680#art-rpe-20