Art. 20
Regolamento per esecuzione della L. 4 agosto 1965, n. 1103

Art. 20

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In vigore dal 19 giu 1968
Ogni componente della commissione esaminatrice dispone di dieci punti per la valutazione della prova di esame orale e di dieci punti per la prova pratica. Per conseguire il diploma l'allievo deve riportare in ciascuna delle due prove almeno sei decimi del punteggio totale a disposizione della commissione.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-06;680#art-rpe-20