Art. 19
Regolamento per esecuzione della L. 4 agosto 1965, n. 1103

Art. 19

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In vigore dal 19 giu 1968
La prova di esame orale e quella pratica vertono su tutte le materie di insegnamento teorico e pratico.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-06;680#art-rpe-19