Regolamento per esecuzione della L. 4 agosto 1965, n. 1103
Art. 11
11 / 30In vigore dal 19 giu 1968
Gli aspiranti all'ammissione ad una scuola di tecnico di radiologia medica debbono farne domanda al direttore della scuola prima dell'inizio dell'anno scolastico e nel termine fissato dal regolamento speciale.
Alla domanda debbono essere uniti:
il certificato di nascita;
il certificato medico di sana e robusta costituzione fisica rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico provinciale, di data non superiore a tre mesi rispetto a quella di presentazione della domanda;
il certificato di subite vaccinazioni d'obbligo rilasciato dal competente ufficiale sanitario;
la fotografia del richiedente debitamente vidimata dal sindaco del comune di residenza dell'aspirante;
il diploma di istruzione secondaria di primo grado.
Sull'ammissione degli aspiranti decide il direttore della scuola nei limiti dei posti stabiliti.
Gli aspiranti sono ammessi alla scuola con provvedimento del direttore secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, salvi i criteri preferenziali fissati nel terzo comma dell' della legge.
Ciascuna domanda, all'atto della presentazione, deve essere annotata in apposito registro con apposizione della data e di un numero progressivo. Nella ricevuta, che dovrà essere consegnata all'interessato al momento della presentazione della domanda, o che gli dovrà essere inviata per raccomandata, nel caso che la domanda sia stata trasmessa per posta, devono essere indicate la data di presentazione o di arrivo e il numero con cui la domanda è stata registrata.
Prima dell'inizio del corso deve essere data comunicazione all'aspirante del provvedimento di ammissione o di non ammissione.
Contro il provvedimento di non ammissione è ammesso ricorso al consiglio di amministrazione dell'ente nel termine di 15 giorni dalla comunicazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-06;680#art-rpe-11