Regolamento per esecuzione della L. 4 agosto 1965, n. 1103
Art. 10
10 / 30In vigore dal 19 giu 1968
I requisiti di ammissione alla scuola devono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione. Devono peraltro essere ammessi i giovani che compiranno il 170 anno di età entro il 31 dicembre dell'anno in cui viene presentata la domanda.
Le maggiorazioni previste dalle vigenti leggi per l'elevazione del limite massimo degli anni 32 stabilito dall' della legge 4 agosto 1965, n. 1103, sono cumulabili fra loro fino al limite massimo di anni 40; o di 55 per i mutilati e invalidi di guerra e per le categorie assimilate.
I minori degli anni 21 non possono essere ammessi alla scuola senza l'esplicito consenso scritto del padre o di chi esercita la patria potestà o la tutela.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-06;680#art-rpe-10