Art. 1
Regolamento per esecuzione della L. 4 agosto 1965, n. 1103

Art. 1

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In vigore dal 19 giu 1968
Regolamento per l'esecuzione della legge 4 agosto 1965, n. 1103, relativa alla disciplina dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia. . Le scuole per tecnici di radiologia medica, ordinate secondo la legge 4 agosto 1965, n. 1103, hanno lo scopo di impartire agli allievi, con unità di indirizzo e metodo scientifico, tutte le nozioni teoriche pratiche necessarie a svolgere con competenza le mansioni attribuite ai tecnici di radiologia medica. In relazione alle varie mansioni che i tecnici di radiologia siano chiamati a svolgere, le scuole possono disporre, dopo un periodo - insegnamento biennale generale, dei corsi specialistici con orientamento o diagnostico o terapeutico o di tecniche radioisotopiche.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-06;680#art-rpe-1