Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 16 giu 1968
Il presente decreto avrà effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 marzo 1968 SARAGAT MORO - SPAGNOLLI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1968 Atti del Governo, registro n. 219, foglio n. 166. - GRECO
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