Art. 20 · Disciplina di alcune situazioni transitorie
Convenzione tra Ministero delle poste e SIP

Art. 20

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Disciplina di alcune situazioni transitorie

In vigore dal 4 mag 1968
1. - Cessione alla società di palificazioni e circuiti di proprietà dell'amministrazione. La società si impegna ad acquistare, entro diciotto mesi dalla entrata in vigore della presente convenzione, sino a 12.000 km. di palificazione di proprietà dell'amministrazione, a scelta della società medesima, sulle quali siano posati - o sulle quali prima della scadenza di detto periodo risultino posati - soltanto circuiti di proprietà della società, con esclusione delle palificazioni portanti circuiti costruiti in applicazione della legge 2529 e sue successive modificazioni, e di quelle il cui tracciato sia in sede ferroviaria. Il prezzo unitario di cessione in proprietà della società è stabilito in via forfettaria in L. 325.000 per km. di palificazione semplice e in L. 600.000 per km. di palificazione doppia. La società si impegna altresì ad acquistare, entro il periodo sopra indicato, i circuiti telefonici di proprietà dell'amministrazione compresi quelli adibiti al servizio fonotelegrafico comunale, che si rendessero disponibili in relazione all'istituzione del servizio fonotelegrafico o del servizio fonotel nelle località minori ai sensi dell', comma 1°, del presente atto aggiuntivo e che la società avesse modo di utilizzare per l'espletamento dei servizi di cui alla presente convenzione al prezzo unitario di L. 130.000 per km. di doppino in filo di bronzo di diametro mm. 2; L. 200.000 per km. di doppino in filo di bronzo di diametro mm. 3; L. 110.000 per km. di doppino in filo di copperweld di mm. 2,59. Il pagamento della somma complessiva risultante dalle cessioni previste nel presente articolo gravata, a partire dalla data delle singole cessioni, di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto, sarà effettuato dalla società in 5 annualità costanti, la prima delle quali avrà inizio il primo giorno del mese successivo alla scadenza del termine indicato nei comma precedenti. 2. - Installazioni di apparecchi in franchigia presso gli uffici fonotelegrafici. La società assume l'impegno di provvedere alla installazione di apparecchi in franchigia negli uffici fonotelegrafici della amministrazione o in quelli gestiti dalle amministrazioni comunali, quando l'amministrazione decida di sopprimere il relativo collegamento fonotelegrafico diretto. Tali apparecchi in franchigia non sono compresi nelle percentuali previste dall'art. 50 della convenzione. 3. - Apparecchi in franchigia. La società è obbligata, nel termine di diciotto mesi dalla entrata in vigore della presente convenzione, a provvedere a che tutte le linee di centrale, a cui fanno capo apparecchi in franchigia installati, ai sensi dell'art. 50 delle convenzioni, in atto nell'ambito delle reti a contatore, siano dotate di contatore atto a registrare i soli impulsi non determinati da commutazioni urbane. Nell'intervallo la società è obbligata a disabilitare alle comunicazioni teleselettive e ai servizi speciali gli apparecchi in franchigia indicati dall'amministrazione e, in alternativa, su indicazione dell'amministrazione, ad astenersi dall'addebitare sulle bollette trimestrali di tali apparecchi il corrispettivo degli scatti registrati dai contatori, quando questi scatti non superino il numero di 1000 per trimestre, limitando l'addebito ai soli scatti eccedenti questo numero. 4. - Traffico internazionale di frontiera. Fino a quando non sarà diversamente disposto a norma dell', la società continuerà ad espletare il traffico telefonico internazionale di frontiera limitatamente ai circuiti indicati dall' delle "Convenzioni" con le società Stipel e Telve. 5. - Il trasferimento delle competenze di traffico avrà inizio a partire dalla data di entrata in vigore della presente convenzione e sarà completato entro quattro mesi da tale data, in base alle modalità che saranno concordate fra l'amministrazione e la società. Contestualmente al detto, graduale trasferimento di competenze, i proventi del relativo traffico saranno ripartiti, fra la amministrazione e società, con i criteri stabiliti dall' della presente convenzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-06;427#art-ctm-20