Convenzione tra Ministero delle poste e SIP
Art. 17
17 / 21In vigore dal 4 mag 1968
Il primo comma dell'art. 56 delle "Convenzioni" è modificato come segue:
L'amministrazione si riserva il diritto di riscattare gli impianti della società con preavviso di almeno un anno, a partire dall'inizio del quinquennio precedente la scadenza della presente convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-06;427#art-ctm-17