Art. 14
Convenzione tra Ministero delle poste e SIP

Art. 14

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In vigore dal 4 mag 1968
Il terzo comma dell'art. 50 delle "Convenzioni" è sostituito dal seguente: Il totale dei collegamenti indicato nei precedenti comma non dovrà superare lo 0,5 per cento degli abbonati di ciascun distretto con più di 50.000 abbonati e l'1 per cento per i rimanenti, ad eccezione del distretto di Roma per il quale detta percentuale è portata a all'1,25 per cento.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-06;427#art-ctm-14