Convenzione tra Ministero delle poste e SIP
Art. 13
13 / 21In vigore dal 4 mag 1968
Il terzo comma dell'art. 47 delle" Convenzioni" è modificato come segue:
Salvo quanto previsto dall', la società non può cedere in uso a terzi circuiti telefonici urbani ed interurbani per utilizzazione esclusiva telegrafica nè consentire l'utilizzazione anche telegrafica di circuiti concessi in uso a terzi per trasmissioni di tipo telefonico senza il preventivo benestare dell'amministrazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-06;427#art-ctm-13