Art. 13
Convenzione tra Ministero delle poste e SIP

Art. 13

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In vigore dal 4 mag 1968
Il terzo comma dell'art. 47 delle" Convenzioni" è modificato come segue: Salvo quanto previsto dall', la società non può cedere in uso a terzi circuiti telefonici urbani ed interurbani per utilizzazione esclusiva telegrafica nè consentire l'utilizzazione anche telegrafica di circuiti concessi in uso a terzi per trasmissioni di tipo telefonico senza il preventivo benestare dell'amministrazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-06;427#art-ctm-13