Art. 11
Convenzione tra Ministero delle poste e SIP

Art. 11

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In vigore dal 4 mag 1968
L'art. 29 delle "Convenzioni" è sostituito dal seguente: Art. 29. - Obbligo della Società di assumere in uso impianti dell'amministrazione. Fermo restando quanto stabilito dall', la società, ogni qualvolta debba procedere alla realizzazione di nuove arterie interurbane, in particolare intercompartimentali, necessarie per l'espletamento dei servizi oggetto della presente convenzione, ha l'obbligo di richiedere all'amministrazione la cessione in uso dei circuiti e mezzi trasmissivi occorrenti. La richiesta deve essere presentata separatamente ed alla stessa data del piano pluriennale e deve riferirsi al fabbisogno relativo al secondo anno del piano stesso. L'amministrazione comunicherà contemporaneamente alla società le sue osservazioni in ordine all'approvazione del piano, nonché l'entità dei circuiti e mezzi trasmissivi che saranno messi a disposizione alle scadenze indicate dalla società, che potrà provvedere direttamente a realizzare gli impianti per i quali l'amministrazione non si impegni ad assicurare la relativa disponibilità. Ove si manifestasse fino a sei mesi dalle scadenze stabilite la impossibilità di mettere a disposizione i circuiti e mezzi trasmissivi indicati nel comma precedente, l'amministrazione autorizzerà la società a provvedere direttamente alla loro realizzazione. L'amministrazione provvederà a segnalare alla società la costituzione di proprie nuove arterie e l'ampliamento di quelle esistenti. Le modalità per la cessione in uso alla società di circuiti e mezzi trasmissivi dell'amministrazione, nonché per il loro esercizio, saranno fissate con accordi da stipulare tra l'amministrazione e la società entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente convenzione e saranno soggette a revisione ove se ne prospetti l'opportunità in rapporto all'evoluzione tecnica nel campo della trasmissione. Nel caso di cessione di circuiti da demodulare, o perché terminali o perché destinati ad essere proseguiti a livello di canale, con transito rigido o commutato, la società, ove non ostino difficoltà di ordine tecnico e la soluzione non comporti un rilevante aggravio economico, è tenuta di norma ad assumere in uso i circuiti dell'amministrazione muniti di terminazioni. In ogni caso, per i circuiti da assumere inizialmente in uso all'atto dell'entrata in vigore della presente convenzione, quelli muniti di terminazione non dovranno risultare inferiori al 60 per cento della consistenza totale in km. circuito. I canoni da applicarsi dall'entrata in vigore della presente convenzione per la cessione in uso alla società di circuiti e mezzi trasmissivi di proprietà dell'amministrazione e comprendenti l'esercizio e la manutenzione dei medesimi sono indicati nell'allegato 3 alla presente convenzione. Detti canoni saranno revisionati ogni triennio, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni. La società si impegna pure a prendere in uso gli autocommutatori che l'amministrazione non ritenga necessari per la esigenza dei propri servizi. Le condizioni e le modalità per detto uso sono indicate nell'allegato 3. La società per l'espletamento dei servizi di cui alla presente convenzione si obbliga ad assumere in uso circuiti e mezzi trasmissivi dell'amministrazione per un fabbisogno iniziale di almeno due milioni e trecentomila chilometri circuiti complessivi. Le date di consegna dei predetti circuiti e mezzi trasmissivi saranno concordate tra l'amministrazione e la società. Le richieste annuali della società di cessione in uso dei circuiti e mezzi trasmissivi dell'amministrazione, presentate contemporaneamente al piano pluriennale e riferentesi al secondo anno di validità del piano stesso, dovranno nel loro insieme risultare pari, in chilometri circuito, ad almeno il 10 per cento dei chilometri circuito di proprietà dell'amministrazione richiesti dalla società fino a tutto l'anno precedente o pari alla percentuale di incremento del traffico nell'anno precedente se tale incremento non superi il 10 per cento. L'eventuale retrocessione dei circuiti e mezzi trasmissivi ceduti in uso alla società a norma del presente articolo sarà richiesta sia dall'amministrazione sia dalla società con un anticipo di almeno quattordici mesi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-06;427#art-ctm-11