Convenzione tra Ministero delle poste e SIP
Art. 10
10 / 21In vigore dal 4 mag 1968
L'art. 23 delle "Convenzioni" è sostituito dal seguente:
Art. 23. - Sviluppo del servizio nei piccoli centri. Servizi accessori. Interconnessione tra gli impianti dell'amministrazione e della Società.
La Società si obbliga:
a) a facilitare e diffondere l'uso del telefono istituendo, anche nei piccoli centri, posti telefonici pubblici a prepagamento per comunicazioni nell'ambito urbano, settoriale e interurbano;
b) a collaborare con l'amministrazione per la diffusione del telefono nei piccoli centri rurali in conformità delle leggi vigenti in materia;
c) ad istituire, alle condizioni e modalità da concordare, posti telefonici speciali permanenti o transitori, per le esigenze della stampa, del turismo, della viabilità, della assistenza sanitaria e della sicurezza pubblica e ad introdurre o rendere possibile l'introduzione di quei nuovi servizi accessori, resi attuabili a seguito del progresso tecnico che potranno essere richiesti in relazione a corrispondenti nuove esigenze pubbliche di particolare rilevanza;
d) a permettere, a richiesta dell'amministrazione, l'uso dei circuiti urbani per la filodiffusione dei programmi da parte della concessionaria dei servizi radiotelevisivi, con le norme ed alle condizioni che saranno all'uopo determinate tra le due concessionarie e l'amministrazione, sentiti il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni e il consiglio di amministrazione;
e) a provvedere a propria cura e spese all'impianto, all'esercizio ed alla manutenzione:
delle linee di giunzione occorrenti per connettere i propri impianti con quelli dell'amministrazione per l'espletamento del servizio interurbano ed internazionale tramite operatrice o in TSU.
La lunghezza di tali giunzioni sarà, previa intesa fra le parti, determinata in modo che sia possibile realizzare le linee di giunzione mediante normali cavi interurbani a bicoppie non amplificate.
La società si obbliga pure a mettere a disposizione della amministrazione:
1) i propri autocommutatori e ogni altro impianto nello ambito distrettuale per l'espletamento del traffico nazionale di pertinenza dell'amministrazione con gli equipaggiamenti necessari per consentire la individuazione dei proventi relativi al traffico statale nazionale;
2) gli autocommutatori ed ogni altro impianto, nell'ambito compartimentale, occorrenti per l'espletamento del traffico internazionale, salvo alcuni organi di commutazione ritenuti dall'amministrazione, sentito il parere del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, necessari per il servizio stesso nei centri di compartimento, e i dispositivi associati alle terminazioni dei circuiti internazionali per realizzare la traduzione dei codici e la registrazione degli importi del traffico svolto sui circuiti stessi.
A tali organi e dispositivi provvederà direttamente l'amministrazione che si riserva peraltro il diritto di richiedere alla società, verso compenso, la fornitura o la gestione degli organi e dispositivi medesimi. La società provvederà, pure, non oltre trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente convenzione ad accentrare presso i centri di compartimento di cui all' - lettera a) e - ove richiesto dalla amministrazione presso i centri dei distretti di Livorno, Messina e Padova - le chiamate di prenotazione per le comunicazioni internazionali di pertinenza della amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-06;427#art-ctm-10