Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 1 ago 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 8 della legge 23 dicembre 1967, n. 1376, sull'assistenza tecnica, culturale, economica e finanziaria alla Somalia; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la difesa, per il tesoro, per le finanze e per la pubblica istruzione; Decreta: . La scelta o, se del caso la ripartizione dei contributi previsti alla lettera d) dell' della legge 23 dicembre 1967, n. 1376, sull'assistenza tecnica, culturale, economica e finanziaria alla Somalia, a pareggio del bilancio dello Stato somalo, tra forniture ed erogazioni dirette sarà stabilita, d'intesa fra i Governi dei due Paesi, tenendo conto della congiuntura economica della Somalia, della situazione del bilancio di quel Paese e di eventuali circostanze eccezionali: come calamità pubbliche o altri avvenimenti che possono influire sull'economia somala.
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