Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 4 apr 1968
La domanda di cui al precedente , con la relativa documentazione, deve essere presentata all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura della provincia dove ha sede l'organizzazione. L'Ispettorato deve trasmettere la domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste col proprio parere di massima entro 15 giorni dal ricevimento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-02-21;165#art-4