Art. 50 · Collegio arbitrale
Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni

Art. 50

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Collegio arbitrale

In vigore dal 17 mag 1968
Le controversie per le quali non sia raggiunto un accordo entro trenta giorni dalla richiesta di trattare fatta da una delle parti e per cui non sia espressamente prevista la decisione insindacabile dell'amministrazione, saranno deferite ad un collegio arbitrale composto da cinque membri di cui due nominati dall'amministrazione, due dalla società ed uno in qualità di presidente, nominato d'intesa tra le parti, oppure, in caso di disaccordo, dal presidente del Consiglio di Stato. Il collegio giudicherà secondo le norme di diritto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-02-06;497#art-cpc-50