Art. 30 · Tariffe e tasse
Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni

Art. 30

30 / 53

Tariffe e tasse

In vigore dal 17 mag 1968
Le tariffe, le tasse terminali e le tasse di transito terrestre italiane per i servizi previsti dalla presente convenzione, nonché i canoni di pertinenza italiana relativi al servizio di cui all', sono quelle vigenti alla data di entrata in vigore della presente convenzione. Le relative modifiche o l'applicazione di nuove tariffe, tasse e canoni inerenti ai traffici terminali italiani ed in transito per l'Italia sono stabilite dall'amministrazione, sentita la società, con le modalità previste dalle disposizioni in vigore, in base alle convenzioni e regolamenti internazionali e ad altri particolari accordi con le Amministrazioni estere interessate, tenuto conto dell'effettivo costo industriale dei servizi e in relazione ai programmi di sviluppo e potenziamento degli impianti della società. La società - nei casi d'urgenza - è autorizzata a stabilire le necessarie intese con le amministrazioni e compagnie estere, per la variazione delle tasse relative al percorso internazionale, alle condizioni e nei limiti di cui all', informandone la amministrazione. Le tariffe sono espresse di norma in franchi-oro e convertite in lire italiane in base all'equivalente del franco-oro vigente per la riscossione dagli utenti delle tariffe relative ai servizi postali e di telecomunicazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-02-06;497#art-cpc-30