Art. 28 · Studi ed esperimenti eseguiti dall'amministrazione
Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni

Art. 28

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Studi ed esperimenti eseguiti dall'amministrazione

In vigore dal 17 mag 1968
Durante l'installazione, l'avviamento e l'esercizio degli impianti contemplati nella presente convenzione, la società dovrà permettere la presenza, a scopo di studio e di istruzione del personale dello Stato designato dall'amministrazione e fornirà al medesimo l'assistenza necessaria. La società si obbliga, inoltre, a mettere a disposizione dell'amministrazione, a scopo di esperimento e di studio e senza diritto a compenso alcuno, i propri impianti di telecomunicazioni in Italia ed i propri laboratori.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-02-06;497#art-cpc-28