Art. 12 · Servizio internazionale di segnaletica
Convenzione per concessione alla Italcable di servizi di telecomunicazioni

Art. 12

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Servizio internazionale di segnaletica

In vigore dal 17 mag 1968
È di competenza esclusiva della società il servizio internazionale di segnaletica con tutti i Paesi non europei accetto i seguenti: Algeria, Egitto, Libia. Tunisia e Turchia. Per lo svolgimento di detto servizio saranno osservate, in quanto applicabili, le norme stabilite nel precedente per la cessione in uso esclusivo di circuiti intercontinentali.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-02-06;497#art-cpc-12