Art. 1

Art. 1

In vigore dal 21 giu 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l' della legge 13 marzo 1958, n. 296, che dà facoltà al governo della Repubblica di emanare, ai sensi dell'art. 76 della Costituzione, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per la sanità, i provvedimenti previsti dall' del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, numero 446; Visto il proprio precedente decreto 11 febbraio 1961, n. 264, concernente la disciplina dei servizi e degli organi che esercitano la loro attività nel campo dell'igiene e della sanità pubblica e l' del titolo III concernente i servizi di medicina scolastica; Udito il parere del Consiglio superiore di sanità; Udito il parere del Consiglio di Stato; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione, per il lavoro e la previdenza sociale, e per il tesoro; Decreta: È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione delle norme contenute nel titolo III del proprio precedente decreto 11 febbraio 1961, n. 264, concernente i servizi di medicina scolastica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 dicembre 1967 SARAGAT MORO - MARIOTTI - GUI - Bosco - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1968 Atti del Governo, registro n. 220, foglio n. 1. - GRECO
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