Art. 9
Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264Titolo III

Art. 9

9 / 61
In vigore dal 21 giu 1968
Il personale avente attribuzioni specifiche nel servizio di medicina scolastica è costituito oltre che dall'ufficiale sanitario: a) da un medico scolastico o da più medici scolastici di cui uno responsabile dell'andamento del servizio; b) da personale sanitario ausiliario, costituito da assistenti sanitarie visitatrici, infermiere professionali, vigilatrici di infanzia; c) dal direttore sanitario di istituti pediatrici di ricovero e di cura pubblici o privati, quando egli assuma la finzione del medico scolastico per l'esistenza di scuole interne. Il personale suindicato stabilirà e manterrà stretti contatti con il capo dell'istituto scolastico o direttore della scuola e con il personale dagli stessi dipendente per le necessarie intese di collaborazione e di armonizzazione del servizio sanitario con quello scolastico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-12-22;1518#art-rat-9