Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264›Titolo II
Art. 8
8 / 61In vigore dal 21 giu 1968
Presso la sala di visita medica saranno tenuti costantemente aggiornati dal medico scolastico:
a) il registro delle visite effettuate;
b) il registro delle vaccinazioni, rivaccinazioni ed altre operazioni immunitarie eseguite nelle scuole;
c) il registro delle disinfezioni e disinfestazioni;
d) il registro inventario dell'arredamento e dello strumentario.
Debbono pure essere custoditi dal medico scolastico in apposito armadio a chiave, i documenti soggetti a segreto professionale e d'ufficio e particolarmente:
1) le cartelle sanitarie scolastiche individuali del tipo prescritto dal Ministero della sanità;
2) i rapporti delle indagini domiciliari;
3) risultati degli accertamenti diagnostici;
4) gli atti d'ufficio, ivi comprese la corrispondenza intercorsa con i familiari e con i sanitari curanti e le note scambiate con il capo dell'istituto o direttore della scuola e con gli insegnanti.
Le cartelle sanitarie con annessa documentazione seguono, con le cautele suindicate, il passaggio di classe e di scuola degli alunni e devono essere conservate dopo la cessazione della frequenza.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-12-22;1518#art-rat-8