Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264›Titolo VII
Art. 56
56 / 61In vigore dal 21 giu 1968
Il medico provinciale elabora ed entro il 31 luglio invia al Ministero della sanità e al Ministero della pubblica istruzione i dati concernenti il servizio di medicina scolastica relativi alla rispettiva provincia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-12-22;1518#art-rat-56