Art. 56
Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264Titolo VII

Art. 56

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In vigore dal 21 giu 1968
Il medico provinciale elabora ed entro il 31 luglio invia al Ministero della sanità e al Ministero della pubblica istruzione i dati concernenti il servizio di medicina scolastica relativi alla rispettiva provincia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-12-22;1518#art-rat-56