Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264›Titolo VI
Art. 52
52 / 61In vigore dal 21 giu 1968
Il controllo medico negli istituti a carattere educativo prescolastico deve fondarsi sui principi fondamentali della puericultura e deve comprendere in particolare:
la valutazione dello sviluppo somatico e psichico;
la valutazione di carenze legate allo stato di nutrizione;
l'accertamento di eventuali anomalie congenite e di difetti sensoriali.
I risultati delle indagini, i giudizi e gli eventuali provvedimenti adottati sono annotati nella cartella sanitaria individuale.
Le anomalie, le minorazioni, i difetti o disturbi, in relazione alle loro caratteristiche ed entità, sono valutati per l'assegnazione ad istituzioni speciali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-12-22;1518#art-rat-52