Art. 52
Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264Titolo VI

Art. 52

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In vigore dal 21 giu 1968
Il controllo medico negli istituti a carattere educativo prescolastico deve fondarsi sui principi fondamentali della puericultura e deve comprendere in particolare: la valutazione dello sviluppo somatico e psichico; la valutazione di carenze legate allo stato di nutrizione; l'accertamento di eventuali anomalie congenite e di difetti sensoriali. I risultati delle indagini, i giudizi e gli eventuali provvedimenti adottati sono annotati nella cartella sanitaria individuale. Le anomalie, le minorazioni, i difetti o disturbi, in relazione alle loro caratteristiche ed entità, sono valutati per l'assegnazione ad istituzioni speciali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-12-22;1518#art-rat-52