Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264›Titolo V
Art. 50
50 / 61In vigore dal 21 giu 1968
Il personale a qualsiasi titolo facente parte delle scuole e degli istituti di educazione e istruzione e nei confronti del quale siano stati adottati provvedimenti di allontanamento per misure di profilassi, ha facoltà di ricorrere al medico provinciale, il quale provvede a far emettere un giudizio da parte di un collegio medico, che egli appositamente costituisce e presiede.
L'interessato può farsi assistere da un medico di fiducia e può esibire qualsiasi prova e documentazione che giudichi utile.
L'esito favorevole del giudizio, dichiarato dal collegio e vistato dall'ufficiale sanitario, consente il rientro nella scuola.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-12-22;1518#art-rat-50