Art. 5
Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264Titolo I

Art. 5

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In vigore dal 21 giu 1968
L'amministrazione provinciale, promuovendo e sollecitando la partecipazione anche di enti pubblici sanitari operanti nell'ambito della provincia può integrare o istituire i servizi di medicina scolastica, principalmente quelli specialistici di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, quando i comuni soli, o riuniti in consorzio, per qualsiasi motivo non possono provvedere idoneamente. Ai servizi di medicina scolastica si applicano le disposizioni dell'art. 92, secondo comma e seguenti, del testo unico delle leggi sanitarie (regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265). Contro i provvedimenti adottati dal prefetto ai sensi del comma precedente è ammesso ricorso al Ministro per la sanità, che decide sentito il Consiglio superiore di sanità e il Consiglio di Stato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-12-22;1518#art-rat-5