Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264›Titolo V
Art. 46
46 / 61In vigore dal 21 giu 1968
Quando entro breve tempo il medico scolastico accerta ripetuti casi di malattia infettiva tra le persone che frequentano la scuola, deve rendere più intensa la vigilanza sanitaria e deve informare giornalmente l'ufficiale sanitario dell'andamento della malattia.
Se nonostante l'aumentata vigilanza e le misure prese, i casi di infezione continuano, il sindaco, su conforme richiesta dell'ufficiale sanitario e di intesa con il direttore della scuola o con il capo di istituto per l'attuazione, dispone con propria ordinanza la chiusura della classe o della scuola, per il periodo necessario dando immediata comunicazione del provvedimento al medico provinciale e al provveditore agli studi.
L'ufficiale sanitario adotta le misure di risanamento e di disinfezione da eseguire mentre la classe o la scuola è chiusa.
Dispone, altresì, a mezzo del medico scolastico, per il controllo sanitario degli alunni ed eventualmente del personale all'atto della riapertura.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-12-22;1518#art-rat-46