Art. 40
Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264Titolo V

Art. 40

40 / 61
In vigore dal 21 giu 1968
Il medico scolastico denuncia i casi di malattia infettiva che si verificano sia fra gli alunni che fra il personale della scuola e trasmette all'ufficiale sanitario tutte le notizie e le indicazioni che può raccogliere nell'ambito di essa intorno alla persona colpita, ai familiari e a quelle persone che possono costituire mezzo di diffusione della malattia. L'insegnante che rilevi negli alunni segni sospetti di malattia infettiva deve avvertire immediatamente il medico scolastico, o, in sua assenza, il direttore della scuola o il capo dell'istituto. Questi ultimi provvedono all'allontanamento dell'alunno con le cautele necessarie, dandone comunicazione all'ufficiale sanitario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-12-22;1518#art-rat-40