Art. 38
Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264Titolo IV

Art. 38

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In vigore dal 21 giu 1968
I Ministri per la pubblica istruzione e per la sanità provvedono d'intesa a svolgere, attraverso funzionari ispettivi dei due Ministeri, un'azione combinata di controllo e di accertamento sulla congrua utilizzazione delle scuole speciali e delle classi differenziali e del relativo personale specializzato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-12-22;1518#art-rat-38