Art. 35
Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264Titolo IV

Art. 35

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In vigore dal 21 giu 1968
Quando sono richieste terapie non realizzabili nella sede scolastica, il medico scolastico ne informa l'ufficiale sanitario e il direttore della scuola o il capo dell'istituto per le istruzioni che gli stessi, di concerto, ritengono di impartire. In base a tali istruzioni il medico scolastico indica ai genitori o a chi esercita la patria potestà, l'istituzione specializzata ove l'alunno potrà essere inviato per ricevere cure appropriate. Quando si rendano necessari trattamenti in internato presso istituzioni medico-psico-pedagogiche o presso istituti di assistenza psichiatrica, il medico scolastico rilascerà ai genitori o a chi per essi la documentazione per la richiesta da rivolgere agli enti interessati ai ricoveri.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-12-22;1518#art-rat-35