Art. 34
Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264Titolo IV

Art. 34

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In vigore dal 21 giu 1968
Il trattamento medico specialistico e didattico assume forme diverse a seconda che riguardi l'assistenza medica specializzata o l'assistenza con interventi psico-pedagogici specializzati (didattica differenziale o graduata, psico-terapia di vario tipo o livello, metodi educativi speciali) o l'assistenza sociale volta a ridurre le carenze della famiglia e dell'ambiente in genere. I trattamenti di pertinenza della medicina scolastica sono i seguenti: terapie mediche generali e specifiche; psico-terapia ambulatoriale svolta da centri di medicina psico-pedagogica; trattamenti sociali svolti da assistenti sociali specializzati operanti in seno ai centri di medicina psico-pedagogica; trattamenti in esternato presso le scuole speciali o le classi differenziali; trattamenti in internato presso apposite istituzioni medicopsico-pedagogiche o presso istituti educativo-assistenziali specializzati; ricoveri presso istituti minorili di assistenza psichiatrica o cliniche neuro-psichiatriche.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-12-22;1518#art-rat-34