Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264›Titolo I
Art. 3
3 / 61In vigore dal 21 giu 1968
I comuni, i consorzi di comuni o le amministrazioni provinciali, nell'ambito della rispettiva competenza in materia di edilizia scolastica, sono tenuti a provvedere i locali idonei per il servizio di medicina scolastica. Nei casi nei quali risulti impossibile disporre di idonei locali, può provvedersi mediante unità ambulatoriali mobili.
Spetta ai comuni di provvedere alle relative attrezzature nei modi che saranno stabiliti nel regolamento comunale di cui all'.
Gli enti pubblici ed i privati gestori di scuole hanno analogo
obbligo nei rispettivi istituti
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-12-22;1518#art-rat-3