Art. 27
Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264Titolo III

Art. 27

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In vigore dal 21 giu 1968
Il personale sanitario ausiliario coadiuva i medici scolastici secondo le specifiche competenze e provvede in particolare a: predisporre l'occorrente per le visite mediche; assistere i medici durante la visita ed eseguire le indagini e le eventuali prescrizioni profilattiche da essi disposte; compilare e aggiornare le cartelle sanitarie scolastiche; segnalare gli inconvenienti igienici ovunque si manifestino nell'ambito scolastico; collaborare al mantenimento dei contatti con il personale insegnante, con le famiglie e con l'ufficio d'igiene; coadiuvare nell'attività di educazione sanitaria svolta da medici e dal corpo insegnante.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-12-22;1518#art-rat-27