Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264›Titolo III
Art. 26
26 / 61In vigore dal 21 giu 1968
L'ufficiale sanitario in una propria relazione da inviare al medico provinciale e al provveditore agli studi alla fine di ciascun trimestre scolastico, riepilogherà le relazioni dei medici scolastici, formulando eventuali proposte e prospettando le iniziative necessarie per il potenziamento e il miglioramento dei servizi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-12-22;1518#art-rat-26