Art. 24
Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264Titolo III

Art. 24

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In vigore dal 21 giu 1968
Per quanto concerne i rapporti con il personale insegnante ed i familiari degli alunni, i medici scolastici devono: concordare con il personale direttivo della scuola i giorni e l'ora del ricevimento dei familiari degli alunni; prendere contatti, tramite la direzione della scuola o dell'istituto e, ove occorra, anche direttamente, con i familiari degli alunni, per chiedere o riferire notizie relative alla salute degli stessi; tenere costantemente informato il personale direttivo della scuola, di ogni evenienza di carattere igienico sanitario, fornendo pareri su qualunque quesito che comunque interessi l'igiene scolastica e la salute somato-psichica dello scolaro. Ad analogo compito informativo è tenuto il personale direttivo della scuola nei confronti del medico scolastico.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-12-22;1518#art-rat-24