Art. 22
Regolamento applicazione titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264Titolo III

Art. 22

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In vigore dal 21 giu 1968
Per la tutela della salute dell'igiene nelle scuole o negli istituti di educazione e di istruzione il medico scolastico provvede a: sottoporre a visita medica preliminare all'inizio dell'anno scolastico, tutti i soggetti, allo scopo di accertare gli eventuali impedimenti ad una normale frequenza scolastica; selezionare gli alunni che abbisognino di più approfonditi accertamenti; visitare accuratamente almeno una volta nel corso dell'anno gli alunni frequentanti, allo scopo di controllarne lo sviluppo psico-fisico; eseguire le reazioni tubercoliniche registrandone l'esito e far eseguire l'indagine schermografica, di norma al primo ed al quarto anno della scuola elementare, ed al terzo anno della scuola media; eseguire visite straordinarie o periodiche ai soggetti che richiedono speciale osservazione ed a quelli che lasciano la scuola definitivamente o che passano ad altre scuole ed istituti; avviare a visita specialistica presso idonee istituzioni i soggetti che hanno bisogno di particolari accertamenti al fine di proporne l'eventuale assegnazione alle scuole speciali, alle classi differenziali o a centri e istituzioni particolari di cura e di rieducazione. È altresì compito del medico scolastico, nell'ambito delle sue attribuzioni, di collaborare con i dirigenti scolastici, con gli insegnanti, con le famiglie e con i centri medico-psico-pedagogici, al fine sia di ottenere il miglior rendimento scolastico degli alunni, sia di evitare loro o limitare le cause di affaticamento mentale. La stessa collaborazione sarà posta in atto per promuovere o coordinare le iniziative più idonee per lo svolgimento di ogni attività di educazione sanitaria, secondo i programmi e le istruzioni della superiore autorità sanitaria.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-12-22;1518#art-rat-22