Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 6 giu 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la relazione del consorzio di bonifica montana della Valle Vigezzo in data 30 gennaio 1966, per la classifica in comprensorio di bonifica montana del territorio ricadente in parte nei comuni di Malesco, Masera, S. Maria Maggiore e Trontano della superficie di ettari 7.358 in provincia di Novara, quale ampliamento del comprensorio già classificato della Valle Vigezzo; Vista la corografia su scala 1: 100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare; Sentito il Consiglio superiore per l'agricoltura e per le foreste, parere in data 3 maggio 1967; Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979; Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro; Decreta: Articolo unico Il territorio ricadente in parte nei comuni di Malesco, Masera, S. Maria Maggiore e Trontano in provincia di Novara, esteso per circa ha. 7.358, il cui perimetro 6 riportato con una linea di colore verde segnata nella citata corografia su scala 1: 100.000 che - vistata dal Ministro proponente - forma parte integrante del presente decreto, è classificato, ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana, quale ampliamento del comprensorio già classificato della Valle Vigezzo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 dicembre 1967 SARAGAT RESTIVO - MANCINI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1968 Atti del Governo, registro n. 219, foglio n. 110. - GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-12-08;1508#art-1