Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 14 apr 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche; Veduto il decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465; Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta: . È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata a Padova il 14 marzo 1967, nonché l'unito atto aggiuntivo in data 18 luglio 1967, per il finanziamento di tre posti di assistente ordinario (lettore) presso le cattedre rispettivamente di "Lingua e letteratura francese", "Lingua e letteratura inglese" e "Lingua e letteratura spagnola" della facoltà di economia e commercio, corso di laurea in lingue e letterature straniere, dell'Università di Padova.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-11-18;1461#art-1